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Ristoranti e pizzerie online: quali regole devono seguire i ristoratori se decidono di andare online?

Con il protrarsi dell’emergenza da coronavirus e delle restrizioni di movimento e socialità, i ristoratori si sono organizzati per riuscire comunque ad arrivare ai propri clienti con le consegne a domicilio e la pubblicazione online del menu. Ma quali sono i regolamenti che devono adempiere per essere a norma? Di seguito la risposta della Federazione Italiana Pubblici Esercizi.

Occorre premettere che la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito alla ristorazione e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo né dalla normativa nazionale né, generalmente, dalle singole leggi regionali (pto 1.12.5  Tabella A del DLgs n.222/2016 1.12.5 “quando l’attività è accessoria […] non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo”). Tra l’altro, dal punto di vista della notifica sanitaria ex art. 6 del Regolamento EU n. 852/2004, non sono richiesti specifici ulteriori adempimenti, essendo ricompreso tale servizio nell’attività di ristorazione già abilitata.
Quanto sin qui affermato, d’altronde, è confermato anche dalle FAQ pubblicate sul sito del Governo, alle quali si rinvia.
Dunque, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande può realizzarsi, su espressa richiesta del consumatore, anche tramite servizi aggiuntivi – come il delivery e il take away- che, tuttavia, non hanno la capacità di alterarne la natura trasformandola in “vendita”.

In altri termini, l’evoluzione della domanda ha da tempo fatto sì che la ristorazione sia caratterizzata da una serie di prestazioni accessorie, che permettono la preparazione espressa di pietanze cucinate per essere consumate dal cliente anche in luoghi diversi da quelli tradizionali e che implicano un know-how superiore a quello della semplice messa in vendita dell’alimento.
Questa la ragione per cui, anche con riferimento agli obblighi informativi, gli esercizi che intendano fornire il delivery o il take away sono tenuti a rispettare unicamente quelli ordinariamente prescritti a norma dei commi 8 e 9 dell’art. 19, D.Lgs. n. 231/2017, ai sensi del quale “[…] è obbligatoria l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 1169/11”, i cosiddetti allergeni.
Riepilogando: sia quando viene effettuato la vendita per asporto in cui è il consumatore a recarsi presso l’esercizio (take away), sia quando il consumatore richiede che la prestazione dell’attività di somministrazione avvenga presso il proprio domicilio (delivery), le attività di ristorazione sono tenute a indicare solo gli allergeni e, nei casi espressamente previsti all’Allegato VI, parte A, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, gli ingredienti “decongelati”, fatti salvi i casi di deroga ivi stabiliti.
L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornita, per ciascun piatto, prima che questo sia servito al consumatore e può essere comunicata tramite menu, apposito cartello o sistemi digitali (in quest’ultimo caso è comunque necessario che il titolare riporti tali informazioni anche in apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo).”
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