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Gli strumenti per la gestione del rischio nel settore zootecnico

Le politiche di gestione del rischio in agricoltura contempla strumenti dedicati al settore zootecnico; il piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA 2021) prevede la possibilità di sottoscrivere da parte dell’allevatore, polizze assicurative, fondi di mutualità e strumenti per la stabilizzazione del reddito settoriale. Tutti gli strumenti sono agevolati, ovvero l’allevatore che li adotta riceve un contributo pubblico a parziale copertura dei costi di adesione. Tale contributo ammonta fino al 70% per gli strumenti sostenuti con i fondi della Politica di Sviluppo Rurale e fino al 50% per la polizza smaltimento carcasse sostenuta con fondi nazionali.

Gli strumenti

            Nell’ambito dello strumento assicurativo, il mondo allevatoriale ha a disposizione due tipologie di coperture assicurative. Una per gestire i rischi derivanti da epizoozie e dagli effetti dell’andamento climatico avverso, questa tipologia di polizza è sostenuta con un contributo del 70% con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN). Con una seconda tipologia di polizza si possono coprire i costi necessari per lo smaltimento carcasse degli animali morti indipendentemente dalla causa che l’abbia generata. Questa copertura è sostenuta con un contributo fino al 50% del costo, con risorse nazionali del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN).

Il PGRA individua tra le specie assicurabili tutte quelle allevabili, dalle vacche da latte, bovini da carne, bufalini, ovicaprini, avicoli, conigli, suini, equidi, api, camelidi. Per ogni specie sono individuate la garanzie che è possibile sottoscrivere e nell’ambito della garanzia epizoozie sono individuate quelle specifiche per ogni specie suddivise in obbligatorie e facoltative.

            Accanto allo strumento assicurativo sono previsti gli altri due strumenti, il Fondo di mutualità (misura 17.2 PSRN) con il quale si possono coprire i danni da epizoozie (stessi rischi che si possono coprire con le polizze), e una seconda tipologia di fondo, lo Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale (Misura 17.3 bis del PSRN) con il quale si può gestire il rischio legato al calo drastico di reddito. In campo zootecnico, secondo quanto previsto dal PGRA è attivabile per quattro comparti: latte bovino, latte ovicaprino, avicolo e suinicolo. Ad oggi sono stati riconosciuti dal Mipaaf e quindi già operanti due ISTs entrambi per il latte bovino (tabella 4).

Per comprendere al meglio il funzionamento degli strumenti menzionati è opportuno descriverne la differenza. Con lo strumento assicurativo l’allevatore esternalizza il rischio a terzi, di fatto cede ad una compagnia di assicurazione il rischio legato alle garanzie sottoscritte, il costo del trasferimento del rischio è rappresentato dal premio assicurativo che è a carico dell’allevatore. In conseguenza la compagnia di assicurazione, si impegna a risarcire l’allevatore qualora si verifichi un sinistro secondo quanto previsto dal contratto assicurativo. Il Fondo di mutabilità così come l’ISTs è uno strumento di condivisione del rischio tra gli allevatori che autonomamente costituiscono il fondo. La partecipazione al fondo è annuale ed il costo è rappresentato dal premio mutualistico. Con l’adesione al fondo l’allevatore condivide con i suoi colleghi il proprio rischio e viceversa. Altra differenza tra gli strumenti è in merito al ristoro dei danni. Mentre la compagnia assicurativa si impegna a garantire il pagamento degli indennizzi indipendentemente dall’andamento dei sinistri nella sua totalità; il fondo di mutualità risarcisce fino a capienza, se gli indennizzi stimati dovessero essere superiori alle risorse disponibili, l’indennizzo per singolo allevatore sarà riproporzionato fino alla capienza del fondo.

            Per le specie dove tra i rischi assicurabili, vi sono il mancato reddito e abbattimento forzoso, queste garanzie sono agevolabili solo se la copertura prevede anche le garanzie per i rischi derivanti dalle epizoozie obbligatorie (previste per quella determinata specie), alle quali possono essere aggiunte in parte o tutte le epizoozie facoltative. La garanzia mancato reddito può coprire anche la diminuzione di reddito dovuta ai provvedimenti previsti dalle autorità sanitarie per le aree perifocali ovvero le aree di protezione e sorveglianza nelle quali l’attività economica viene limitata (ad esempio, in caso di focolai epizootici).

            Dalla campagna 2021 viene introdotto anche per il settore zootecnico lo standard value (Sv), che rappresenta il valore massimo assicurabile per capo, il valore standard di fatto sostituisce i prezzi massimi assicurabili. La Sv rappresenta un forte elemento di semplificazione, sia in fase di copertura, sia in fase di definizione della spesa ammessa a contributo e il versamento dello stesso all’allevatore.

 

Polizze agevolate, requisiti ed iter per accedere all’agevolazione pubblica.

            Per poter beneficiare del sostegno pubblico l’allevatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere imprenditore agricolo secondo quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, iscritto nel registro delle imprese o, nel caso degli operatori della Provincia di Bolzano, iscritti all’anagrafe delle imprese agricole;

- essere agricoltore attivo (medesimo requisito necessario per poter beneficiare dei contributi PAC);

- essere titolare del fascicolo aziendale, nel quale deve essere dettagliata la composizione zootecnica e devono essere individuate le consistenze zootecniche oggetto di assicurazione.

- i capi per essere assicurabili, devono essere registrati nella banca dati dell’anagrafe zootecnica nazionale (BDN).

L’allevatore può sottoscrivere la copertura assicurativa in forma singola (polizza individuale) o aderire ad una polizza collettiva il cui contraente è il Condifesa. Affinché la copertura assicurativa possa essere agevolata deve seguire un iter ben preciso, prima di sotto scrivere il contratto è necessario che l’allevatore si faccia rilasciare da parte del proprio CAA (Centro di assistenza agricola) il Pai (Piano assicurativo individuale). Prima del rilascio del Pai è necessario allineare la consistenza della mandria con i dati contenuti nella banca dati nazionale, elemento oggetto di controllo da parte di Agea nella fase di erogazione del contributo pubblico.

            Per l’accesso al contributo l’allevatore dovrà presentare domanda di aiuto, in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso da parte del Ministero delle politiche agricole, generalmente pubblicato nel corso della campagna, avviso pubblico sia per le polizze epizoozie (misura 17.1) sia per le polizze smaltimento carcasse (FSN). La domanda di aiuto deve essere presentata attraverso il CAA. In seguito alla domanda di aiuto Agea procederà al calcolo della spessa ammessa al sostegno, ma preliminarmente verrà verificato che l’intera mandria sia stata oggetto di assicurazione, il dato riportato nel certificato di assicurazione deve coincidere con quello presente nella banca dati nazionali (BDN). Definita la spesa ammessa e quindi definito il contributo che può essere fino al 70% della stessa nel caso della polizza epizoozie, il 50% per la polizza carcasse. Esperita la fase istruttoria, AGEA pubblica con apposito decreto l’elenco delle domande di aiuto ammesse con relativa spessa ammessa, ed ammontare del contributo concesso. A questo punto se non c’è richiesta di riesame rispetto alla spesa riconosciuta, si può presentare la domanda di pagamento, in seguito alla quale verrà erogato il contributo.

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