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Sede dello stabilimento in etichetta

Indicazione obbligatoria della sede dello stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari. A seguire, l’ABC delle regole in vigore dal 5 aprile 2018.
Sede dello stabilimento, il d.lgs. 145/17
Il decreto legislativo 15.9.2017, 145 – ‘Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento’ (1) ha reintrodotto l’obbligo a suo tempo previsto in Italia dallo storico decreto etichettatura. (2)
Obiettivo del decreto è garantire la ‘corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute’ (articolo 1).

Obiettivi ulteriori della normativa – che Great Italian Food Trade insieme al Fatto Alimentare hanno chiesto a gran voce di reintrodurre, anche attraverso un’apposita petizione https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/etichette-trasparenti – sono legati alla valorizzazione e tutela dell’autenticità del Made in Italy https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/sede-dello-stabilimento-in-etichetta-il-must-per-il-made-in-italy

Sede dello stabilimento, su quali prodotti?
Gli alimenti preimballati realizzati e/o confezionati in Italia sono i primi destinatari dell’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento. Vale a dire:

• i prodotti alimentari Made in Italy, che si intendono realizzati in Italia allorché la loro ultima  trasformazione sostanziale abbia avuto luogo nel nostro territorio. Anche in ipotesi d’impiego di ingredienti di origine o provenienza estera, e fatti salvi gli obblighi d’informazione (3) a tale riguardo. Siano essi previsti da normative generali (4) o specifiche,

• gli alimenti confezionati in Italia, se pure fabbricati in altri Paesi, europei e non. Con ulteriore dovere di precisare il Paese d’origine, qualora la sua omissione possa indurre il consumatore in errore al riguardo. Tenuto conto dellanatura del prodotto e delle sue modalità di presentazione, ivi compreso il marchio utilizzato.

Il decreto non si applica ai prodotti italiani destinati all’estero (UE ed extra-UE), poiché la giurisdizione in materia di commercio non può estendersi oltre i confini nazionali. In termini più generali, ogni qualvolta si intenda esportare un prodotto, alimentare e non, è indispensabile verificare le norme vigenti nei Paesi di destino.

Le norme nazionali da applicare nei singoli Paesi ove le merci sono destinati – anche nello stesso c.d. Mercato interno (UE) – possono distinguersi per prescrizioni supplementari (5) rispetto a quelle comuni. Oltreché per gli appositi requisiti linguistici, e le variabili sensibilità delle autorità di controllo competenti. (6)

Sono altresì esclusi i prodotti alimentari ‘legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’UE o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)’ (articolo 7).

La clausola di mutuo riconoscimento, si noti bene, è stata accordata alle sole merci europee (area EFTA) e a quelle turche. Le quali – a condizione che sia rispettato il diritto UE anche per quanto attiene all’informazione al consumatore (reg. UE 1169/11) – possono liberamente circolare anche nel nostro Paese, come nell’intero Mercato interno. Sia pure, nel rispetto dei requisiti linguistici che prescrivono l’impiego della lingua nazionale per le informazioni obbligatorie. Senza bisogno tuttavia di riportare notizia della sede dello stabilimento.

Gli alimenti preimballati extra-UE sono invece soggetti all’obbligo di citare in etichetta la sede dello stabilimento allorché venduti in Italia. Una novità di grande rilievo, che interessa i cibi etnici come pure quelli in arrivo dal bacino meridionale del Mediterraneo.

Sede e indirizzo dello stabilimento, l’ABC

Obbligo di indicare la sede dello stabilimento. ‘I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare’ in etichetta ‘l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento’. Tale notizia può venire fornita mediante i documenti commerciali che precedono o accompagnano la consegna delle merci, nei casi di ‘prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività’ ovvero ‘commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale’ (art. 3).

La sede ‘è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento’.

L’indirizzo può venire omesso qualora l’indicazione della località risulti di per sé idonea alla ‘agevole e immediata identificazione dello stabilimento’.

Non è richiesta l’indicazione della sede dello stabilimento qualora:

a) la sede dello stabilimento coincida con quella dell’operatore responsabile per l’informazione al consumatore, (7)

b) l’etichetta contenga il marchio di identificazione o il bollo sanitario, che sono obbligatori rispettivamente sulle carni e i prodotti di origine animale, (8)

c) la sede sia contenuta nel marchio con il quale il prodotto viene commercializzato.

Qualora l’operatore responsabile disponga di più stabilimenti, ‘è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno’.

La leggibilità dell’indicazione deve in ogni caso seguire gli stessi criteri (9) stabiliti  per le informazioni obbligatorie dal regolamento UE 1169/11 (articolo 4).

Controlli e sanzioni

L’autorità competente designata all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è l’ICQRF, Istituto Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi, presso il Ministero delle Politiche Agricole. ‘Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della norma va vigente, agli organi preposti  all’accertamento delle violazioni’ (articolo 6).

Salvo che il fatto costituisca reato, (10) l’omessa indicazione della sede dello stabilimento (11) è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 15.000.

Il difetto di leggibilità, rispetto ai criteri previsti dal reg. UE 1169/11 per le informazioni obbligatorie, è invece soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 8.000 (art. 5).

Applicazione e periodo transitorio. Il decreto viene applicato a decorrere dal 5.4.18. Gli operatori possono peraltro smaltire, fino a esaurimento scorte, i prodotti  comunque confezionati prima di tale data con etichette non conformi (articolo 8).

Sicurezza Alimentare

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