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Le responsabilità della GDO

Il decreto legislativo 231/17, nel dare attuazione al regolamento UE 1169/11, ha definito le responsabilità del distributore in termini mai così chiari. Il Food Information Regulation ha introdotto un criterio di attribuzione della responsabilità, per quanto attiene a completezza e correttezza delle informazioni fornite sui prodotti alimentari, che si basa sulla titolarità e/o gestione del marchio. Il responsabile è perciò anzitutto colui che si presenta al consumatore come garante delle qualità dell’alimento:– l’industria di marca (IDM), sui prodotti che recano i propri marchi.
In entrambi i casi in cui essi vengano realizzati e/o confezionati in azienda, ovvero fabbricati da terzi,– il distributore sulla private label, o MDD (Marca del distributore). A prescindere dalla circostanza che il marchio sia registrato o meno, che coincida con il nome della catena e perfino di chi ne sia l’effettivo titolare. (2)– l’importatore, in primis su alimenti commercializzati con il suo brand. In tutte le altre ipotesi, in concorso con i soggetti di cui sopra, a seconda dei casi. Quale che sia la fattispecie, il titolare o gestore di fatto del marchio con cui l’alimento viene commercializzato ha in ogni caso dovere di riportare in etichetta il proprio nome o ragione sociale e l’indirizzo.  La sede dello stabilimento – di produzione o di confezionamento, se diverso – deve altresì venire riportata, sulle etichette dei prodotti realizzati in Italia e destinati al mercato nazionale. Etichette, responsabilità GDO Al distributore è comunque e in ogni caso vietato fornire –all’ingrosso, come al dettaglio – ‘alimenti di cui conosce o presume la non conformità’ alle norme europee e nazionali sull’informazione al consumatore. (3) Laddove l’etichetta difetti di un’informazione obbligatoria (4) – ovvero le notizie siano false, o ingannevoli – il distributore assume responsabilità della sua esposizione in vendita ed è perciò soggetto a sanzione da parte dell’autorità di controllo. Anche nella ipotesi in cui i prodotti fuorilegge siano venduti a marchio dell’industria di marca (IDM) o dell’importatore. La responsabilità concorrente del distributore va quindi considerata con attenzione, nella distribuzione moderna come in quella online (ecommerce). A maggior ragione in quanto il Food Information Regulation espressamente richiama la sua ‘qualità di professionista’. (5)Ipotesi di concorso nei reati commessi dai fornitori si possono altresì configurare a carico del distributore. Soprattutto della distribuzione moderna, il cui livello di professionalità è comparabile a quello dell’industria di marca. La responsabilità penale del legale rappresentante della GDO (6) può emergere sia a titolo di colpa – per vendita di sostanze alimentari nocive, ex art. 452 c.p. (7) – ovvero di dolo, anche a titolo eventuale (8), nei delitti di frode, art. 515 c.p. e seguenti. Responsabilità GDO, quali soluzioni? Le clausole contrattuali che prevedano la manleva del distributore rispetto a illeciti commessi dal fornitore su prodotti a proprio marchio sono nulle – per manifesta contrarietà alle norme imperative di legge di cui al regolamento UE 1169/11, articolo 8 –  laddove esse ambiscano ad alterare i criteri di attribuzione delle responsabilità amministrative e/o penali in capo ai diversi operatori. (9)Ne deriva l’opportunità di revisione dei sistemi di qualità della GDO, che dovrebbero comprendere criteri puntuali di verifica della conformità delle etichette di tutti gli alimenti esposti in vendita da parte di operatori provvisti delle necessarie competenze su diritto alimentare e, ove del caso, biologia e tecnologie applicabili alle diverse referenze. I diversi schemi di certificazione (es. IFS, BRC, FSSC 22000), da questo punto di vista, appaiono carenti laddove si pretende in termini apodittici la verifica di compliance delle etichette alimentari, senza fornire dettagli su chi dovrebbe occuparsi di ciò e sulla base di quali requisiti professionali.
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