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Scattano le multe per le etichette fake

Scattano le multe per silenzi e bugie sulle etichette degli alimenti. E’ quanto annuncia la Coldiretti in relazione alla recente entrata in vigore delle sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che dà attuazione alla disciplina dell’Unione Europea di tutela dei consumatori e riguarda sia l’indicazione di origine dell’ingrediente principale laddove prevista, sia anche la data di scadenza, la presenza di allergeni, la dichiarazione nutrizionale o le caratteristiche del prodotto – ad esempio definirlo bio oppure vegano quando invece non lo è. Un provvedimento atteso da due italiani su tre (68%) che sono preoccupati dell’impatto di quello che mangiano sulla salute: la nuova normativa è infatti un’arma contro la concorrenza sleale a tutela dei consumatori, e prevede anche un’eventuale valutazione delle infrazioni in sede penale perfatti delittuosi particolarmente rilevanti. Il provvedimento è uno strumento per garantire i consumatori sulle informazioni sugli alimenti contro le notizie fake, in modo da consentire scelte consapevoli, prevenendo qualunque pratica suscettibile di indurre in errore i cittadini.
Sono state quindi definite a livello europeo le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un prodotto alimentare, ad esempio il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dell’alimento, la dichiarazione nutrizionale o l’elenco degli ingredienti. Inoltre, si dispone che sugli alimenti vadano indicate obbligatoriamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e detta norme relative ai requisiti di etichettatura di queste sostanze: ad esempio, la loro messa in evidenza rispetto ad altri ingredienti. In questo caso, la mancata apposizione dell’indicazione obbligatoria viene punita con una sanzione amministrativa. Ma anche definire, ad esempio, un prodotto come vegano o vegetariano quando non ne ha le caratteristiche costituisce una violazione delle pratiche leali d’informazione. Le sanzioni vengono comminate dal Ministero delle Politiche agricolealimentari e forestali (dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari), restando comunque ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le violazioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette. Il legislatore italiano, comunque ha predisposto una clausola di salvaguardia e alcune norme mitigatrici di questo panorama sanzionatorio. Facendo salvo, tra l’altro, quanto prodotto entro il 9 maggio: prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, gli alimenti etichettati o immessi sul mercato che non siano conformi allo stesso decreto nazionale possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
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