Covid-19 | Confimi Industria: “Serve un meccanismo automatico per chi avrà crollo di fatturato”
“Servono rassicurazioni urgenti sulla remissione in termini di versamenti e adempimenti” è la richiesta di Confimi Industria in riferimento alle misure di sospensione dell’attività espresse nel Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri licenziato ieri.
Le proroghe a fine maggio – articolo 62 comma 2 del D.L. 18 - previste per i soli soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono a questo punto insufficienti. Secondo la Confederazione dell’industria manifatturiera infatti le stesse misure (proroga per ritenute, contributi e Iva per il mese di marzo) vanno estese a tutti i soggetti che alla mezzanotte del 25 marzo dovranno chiudere i battenti fino al prossimo 3 aprile.
Serve altresì un meccanismo che, almeno fino alla fine dell’emergenza CODIV-19, preveda la “rimessione in termini” con meccanismo mobile e automatico di almeno 6 mesi per chi ha un crollo di fatturato superiore al 20% rispetto al mese precedente.
La verifica delle condizioni di premessa, spiega Confimi Industria, potrà essere accertata dall’Amministrazione finanziaria entro i termini previsti per le situazioni di conclamata emergenza; direzione in cui vanno anche le previsioni scontenute nell’articolo 67 comma 4 del DL. L’estensione dell’accertamento va esclusa, invece, per chi con senso di responsabilità (avendo ancora la possibilità di lavorare) riuscirà ad effettuare con regolarità i versamenti.
La proroga a fine maggio va estesa, ricorda Confimi, anche alla sospensione degli adempimenti, diversi dai versamenti (di cui all’articolo 62 comma 1) e va chiarito che riguarda anche i termini di emissione della fattura e dei corrispettivi telematici in regime transitorio.
Subito da prorogare di almeno un anno (quindi almeno fino luglio 2021) anche la decorrenza delle disposizioni sulle precompilate Iva – registri, Li.Pe., DAI - (’articolo 4 del D.lgs 127/2015) e di conseguenza dei termini attualmente fissati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 entro cui i contribuenti dovrebbero adeguare rispettivamente registratori telematici e programmi di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche recentemente approvate. Per gli operatori le precompilate non rappresenteranno una semplificazione attesa e – lato contribuente - le precompilate Iva non saranno affidabili nei loro saldi. Anche la lotteria degli scontrini può aspettare: ora non c’è tempo per queste cose ma concentriamoci, piuttosto, nel togliere tutta la zavorra burocratica possibile.
Le proroghe a fine maggio – articolo 62 comma 2 del D.L. 18 - previste per i soli soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro sono a questo punto insufficienti. Secondo la Confederazione dell’industria manifatturiera infatti le stesse misure (proroga per ritenute, contributi e Iva per il mese di marzo) vanno estese a tutti i soggetti che alla mezzanotte del 25 marzo dovranno chiudere i battenti fino al prossimo 3 aprile.
Serve altresì un meccanismo che, almeno fino alla fine dell’emergenza CODIV-19, preveda la “rimessione in termini” con meccanismo mobile e automatico di almeno 6 mesi per chi ha un crollo di fatturato superiore al 20% rispetto al mese precedente.
La verifica delle condizioni di premessa, spiega Confimi Industria, potrà essere accertata dall’Amministrazione finanziaria entro i termini previsti per le situazioni di conclamata emergenza; direzione in cui vanno anche le previsioni scontenute nell’articolo 67 comma 4 del DL. L’estensione dell’accertamento va esclusa, invece, per chi con senso di responsabilità (avendo ancora la possibilità di lavorare) riuscirà ad effettuare con regolarità i versamenti.
La proroga a fine maggio va estesa, ricorda Confimi, anche alla sospensione degli adempimenti, diversi dai versamenti (di cui all’articolo 62 comma 1) e va chiarito che riguarda anche i termini di emissione della fattura e dei corrispettivi telematici in regime transitorio.
Subito da prorogare di almeno un anno (quindi almeno fino luglio 2021) anche la decorrenza delle disposizioni sulle precompilate Iva – registri, Li.Pe., DAI - (’articolo 4 del D.lgs 127/2015) e di conseguenza dei termini attualmente fissati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 entro cui i contribuenti dovrebbero adeguare rispettivamente registratori telematici e programmi di fatturazione elettronica alle nuove specifiche tecniche recentemente approvate. Per gli operatori le precompilate non rappresenteranno una semplificazione attesa e – lato contribuente - le precompilate Iva non saranno affidabili nei loro saldi. Anche la lotteria degli scontrini può aspettare: ora non c’è tempo per queste cose ma concentriamoci, piuttosto, nel togliere tutta la zavorra burocratica possibile.