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Fatturazione elettronica: l'asincronia a senso unico non può funzionare!

FATTURAZIONE ELETTRONICA: L’ASINCRONIA A SENSO UNICO NON PUO’ FUNZIONARE!
La circolare 13 sembra chiudere sull’asincronia bipartisan contraddicendo il Provvedimento del 30 aprile.  Auspicabile intervento legislativo distensivo.


Secondo quando delineato dal provvedimento attuativo dello scorso 30 aprile la fatturazione elettronica (per espressa previsione) funziona in modo asincrono. Significa, in sostanza, che quando il fornitore trasmette la fattura con qualche giorno di ritardo rispetto alla data del documento è quest’ultima e non la prima a considerarsi come data di emissione. Nessun problema di tardività sanzionabile dovrebbe quindi verificarsi per le trasmissioni che avvengono con qualche giorno di ritardo rispetto alla data formale del documento purché l’Iva sia versata tempestivamente. Questo il principio chiaramente ricavabile dal citato provvedimento e ribadito ufficiosamente dall’Agenzia delle entrate anche in occasione di una risposta fornita lo scorso 24 maggio ad un evento formativo in materia. La sorpresa che spiazza e crea preoccupazione è contenuta nella circolare n. 13/E nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova fatturazione elettronica 2019 e ai nuovi adempimenti in parte già in vigore dal 1 luglio 2018. La sorpresa, inspiegabile e discutibile a detta di ANC e Confimi, è che eventuali ritardi (quanto probabili e diffusi), ancorché non tali da compromettere il tempestivo versamento dell’Iva, sarebbero non sanzionabili solo in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.  La nuova posizione contraddice, nei fatti, l’impianto del provvedimento attuativo della nuova fatturazione elettronica creando sconcerto e preoccupazione  in un contesto in cui la proroga parziale disposta dal D.L. 79 dello scorso 28 giugno per i carburanti avrebbe dovuto consentire agli operatori di capire, valutare e scegliere.  Ci si chiede ora quale sia il punto di partenza per “provare a capire” se, a distanza di pochi mesi, in seno alla medesima Amministrazione finanziaria, vengono rilasciate posizioni di senso sostanzialmente opposto. La rivoluzione alle porte è “copernicana”, ma le regole interpretative già vacillano.
Tutto ciò premesso, nell’auspicare un cambio di orientamento (meglio a questo punto se stabilito per legge) che sancisca inequivocabilmente che anche a regime la fattura immediata trasmessa in tempo asincrono rappresenta pur sempre una violazione meramente formale in tutti i casi in cui il ritardo non determina ritardi negli altri adempimenti indotti (a partire dal versamento dell’Iva). E’ bene ricordare come:

  • oltre il 99,4% delle imprese sono PMI;
  • di queste oltre il 95 è pure micro impresa con meno di 10 addetti (la maggior parte dei quali si occupa di produrre beni e/o servizi e non di fatturazione);
  • il 92% (dato 2016) dei file inviati all’Agenzia delle Entrate avviene tramite intermediari;
  • non solo nella prima fase ma per sempre il problema della trasmissione asincrona interesserà gli operatori tanto nelle aziende quanto negli studi.

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