AROMI NEGLI ALIMENTI BIOLOGICI: IL REGOLAMENTO NE AUTORIZZA DI DUE TIPOLOGIE

Negli alimenti biologici certificati possiamo trovare gli aromi ed attualmente ne sono autorizzati due tipologie:
a) sostanze aromatizzanti naturali(cioè una sostanza aromatizzante ottenuta con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica allo stato grezzo o già trasformato per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura). Esempio: il mentolo naturale, la vaniglia naturale.
b) preparazioni aromatiche naturali(cioè sostanze ottenute da alimenti con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, allo stato grezzo o già trasformati per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti e/o materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, sempre con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti). Esempio: l’aroma naturale di limone ottenuto da estrazione alcolica dalla buccia del limone. Il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali, con l’esclusione di qualsiasi componente non naturale. Quindi non può venire usata l’etilvanillina (derivata dalla lavorazione degli scarti dell’industria cartaria oppure dal trattamento di allilbenzeni o fenoli con agenti ossidanti o aldeidi) che dà il caratteristico aroma alla gran parte dei prodotti convenzionali che sanno di vaniglia (ma non la contengono di derivazione naturale). Dal 2021 si applicherà il regolamento n.848/2018 che mantiene il divieto dell’uso di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche che non siano naturali, ma aggiunge un ulteriore dettaglio: andrà dettagliata la fonte dell’aroma. Per spiegarci: attualmente è lecito usare un aroma naturale estratto da foglie di cedrina (Lippia citriodora) o di citronella (Cymbopogon nardus) o di melissa (Melissa Officinalis) che, come chi le usa in cucina sa benissimo, pur non essendo agrumi, danno una nota aromatica agrumata particolare. Principalmente per non sprecare spazio in etichetta (ma anche per non “svelare” il segreto della ricetta ai concorrenti, mentre resta naturalmente del tutto trasparente per gli organismi di controllo), generalmente i produttori si limitano a indicare “aroma naturale”, senza dettagliare la fonte aromatica (che rimane comunque naturale).
a) sostanze aromatizzanti naturali(cioè una sostanza aromatizzante ottenuta con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica allo stato grezzo o già trasformato per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostanze normalmente presenti e identificate in natura). Esempio: il mentolo naturale, la vaniglia naturale.
b) preparazioni aromatiche naturali(cioè sostanze ottenute da alimenti con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, allo stato grezzo o già trasformati per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti e/o materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso dagli alimenti, sempre con procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione degli alimenti). Esempio: l’aroma naturale di limone ottenuto da estrazione alcolica dalla buccia del limone. Il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali, con l’esclusione di qualsiasi componente non naturale. Quindi non può venire usata l’etilvanillina (derivata dalla lavorazione degli scarti dell’industria cartaria oppure dal trattamento di allilbenzeni o fenoli con agenti ossidanti o aldeidi) che dà il caratteristico aroma alla gran parte dei prodotti convenzionali che sanno di vaniglia (ma non la contengono di derivazione naturale). Dal 2021 si applicherà il regolamento n.848/2018 che mantiene il divieto dell’uso di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche che non siano naturali, ma aggiunge un ulteriore dettaglio: andrà dettagliata la fonte dell’aroma. Per spiegarci: attualmente è lecito usare un aroma naturale estratto da foglie di cedrina (Lippia citriodora) o di citronella (Cymbopogon nardus) o di melissa (Melissa Officinalis) che, come chi le usa in cucina sa benissimo, pur non essendo agrumi, danno una nota aromatica agrumata particolare. Principalmente per non sprecare spazio in etichetta (ma anche per non “svelare” il segreto della ricetta ai concorrenti, mentre resta naturalmente del tutto trasparente per gli organismi di controllo), generalmente i produttori si limitano a indicare “aroma naturale”, senza dettagliare la fonte aromatica (che rimane comunque naturale).