Decreto Ristori per agricoltura e pesca

E’ da poco in vigore il cosiddetto Decreto Ristori ( D.L. 137/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” ). Tra le principale misure di interesse per le imprese di agricoltura e pesca si segnalano:
Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (secondo le attività ATECO e le percentuali di cui all’Allegato del DL)
Art. 7 - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; Il provvedimento dà il via libera a contributi a fondo perduto riconosciuti "in via straordinaria e urgente" nel limite di 100 milioni per il 2020. Per rendere operativo il provvedimento è necessario un decreto del ministro delle Politiche agricole, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato. Regioni. In base a tale decreto saranno definiti la platea dei beneficiari ei criteri per usufruire dei benefici. All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate.
Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. Confermato il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda già previsto dal decreto legge Agosto. Pertanto le imprese agricole che svolgono attività agrituristiche di ristorazione e/o alloggio potranno beneficiare anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU
Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del modello 770;
Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione;
Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Riconosciuto l'esonero dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore agricolo. Alle aziende agricole, della pesca e acquacoltura. compresi quelle produttrici di birra e vino è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro relativi alla mensilità di novembre. L'esonero vale anche per gli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'agevolazione è riconosciuta sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 relativo alla retribuzione di novembre.