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Settore agroalimentare: introdotta la lista nera delle pratiche commerciali sleali

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198 (testo in calce), adottato in attuazione della direttiva UE 2019/633, contiene norme dirette al contrasto di pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare. La disciplina si è resa necessaria per contrastare le pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale, subite dagli agricoltori e dalle piccole e medie imprese, in violazione dei principi di buona fede e correttezza. Si ricorda che i produttori si trovano in una condizione di debolezza nei rapporti con gli altri attori della filiera a causa della deperibilità e della stagionalità delle produzioni.

La nuova normativa, quindi, intende garantire un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea. Per far ciò, viene stilata una lista nera (black list) in cui sono elencate le pratiche commerciali sleali vietate e una lista grigia (grey list) in cui sono indicate le pratiche che si presumono vietate salvo previo accordo tra le parti. Ad esempio, per i prodotti deperibili, il termine di pagamento non può superare i 30 giorni dalla consegna oppure non è possibile annullare l’ordine di tali beni con un preavviso inferiore a 30 giorni, diversamente si rientra in una pratica commerciale sleale.

I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. È necessaria la forma scritta e la durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi, fatti salvi i casi indicati dalla legge. Tale limite non opera nel caso di contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, si pensi a bar e ristoranti, in quanto le forniture non sempre possono essere stabilite annualmente in ragione della stagionalità dell’attività.

La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari a prescindere dal fatturato di fornitori e acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori. In buona sostanza, la normativa si applica ai contratti “business to business” (B2B) e non ai contratti “business to consumer” (B2C).

1. Nuova normativa ed entrata in vigore

Il d.lgs. n. 198/2021 è attuativo della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; è, altresì, attuativo dell’art. 7 della legge 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 15 dicembre 2021 e si applicheranno ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere da tale data. I contratti in corso di esecuzione sono resi conformi alle disposizioni entro 6 mesi.

2. Il quadro normativo vigente e le abrogazioni

Prima di analizzare il testo normativo, si riporta sommariamente il quadro giuridico vigente e le abrogazioni operate dal decreto legislativo in commento.

  • Decreto legge 1/2012anche noto come “decreto liberalizzazioni” (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012) recante la “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”; in particolare, l’art. 62- che si occupava degli elementi essenziali del contratto di cessione in discorso – viene abrogato.
  • Decreto legge n. 27/2019 anche noto come “decreto legge emergenze agricole”, in particolare, i commi 1, 3, 4, 5dell’art. 10 quater – ove, tra le altre cose, era stabilita una durata non inferiore a 12 mesi in relazione ai contratti di cessione di prodotti agricoli – sono abrogati.

Sono, altresì, abrogati:

  • il comma 6 bisdell'art. 36 del decreto legge 179/2012(convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”),
  • il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199.

Per completezza espositiva si ricordano:

  • Il decreto legge 51/2015(convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015) che all’art. 2 c. 2 ha introdotto norme specifiche per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo e, tra le altre cose, ha disposto una durata del contratto non inferiore a 12 mesi;
  • Il decreto legge 18/2020, in particolare l’art. 78, commi 2 bis, 2 tere 2 quater ove è considerata come pratica commerciale sleale e, quindi, vietata, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi.

3. Ambito di applicazione: maggiore tutela per gli operatori del settore

Il d. lgs. in commento considera vietate le pratiche commerciali:

  • contrarie ai principi di buona fede e correttezza,
  • imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte,

Invero, non si tratta di una novità, in quanto la normativa previgente si occupava già di tali fattispecie. Nondimeno, l’intento consiste nel razionalizzare e rafforzare l’attuale quadro giuridico per fornire una maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.

La disciplina:

  • si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti;
  • non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.

In buona sostanza, la normativa opera per i contratti “business to business” (B2B) e non per i contratti “business to consumer” (B2C).

4. Le norme imperative

L’art. 1 c. 4 d.lgs. 198/2021 prevede che costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari, le seguenti previsioni:

  • 3 relativo a “principi e elementi essenziali dei contratti di cessione”
  • 4 in materia di “pratiche commerciali sleali vietate”
  • 5 circa “altre pratiche commerciali sleali”
  • 7 sulla “disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari”.

Quindi, è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni; trattasi di nullità parziale, in quanto la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

L’art. 2 d. lgs. 198/2021 contiene le definizioni, si segnala che nella nozione di acquirente rientrano anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti.

5. Contratti di cessione: principi ed elementi essenziali

L’art. 3 contiene i principi e gli elementi essenziali dei contratti di cessione, come abbiamo ricordato, si tratta di una norma imperativa.

I contratti di cessione, con riferimento ai beni forniti, devono essere informati a principi di:

  • trasparenza,
  • correttezza,
  • proporzionalità
  • e reciproca corrispettività delle prestazioni,

I suddetti principi devono essere rispettati prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.

I contratti di cessione devono essere conclusi in forma scritta prima della consegna dei beni, costituiscono forme equipollenti:

  • i documenti di trasporto o di consegna,
  • le fatture,
  • gli ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

Gli elementi essenziali del contratto sono:

  • la durata,
  • le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,
  • il prezzo (in misura fissa o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto),
  • le modalità di consegna e di pagamento.

La durata del contratto non può essere inferiore a 12 mesi salvo le deroghe espressamente previste (art. 3 c. 4 d.lgs. 198/2021). Ad esempio, tale limite non opera nel caso di contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, si pensi a bar e ristoranti, in quanto le forniture non sempre possono essere stabilite annualmente in ragione della stagionalità dell’attività.

Sono fatte salve le condizioni contrattuali stabilite dagli accordi quadro conclusi dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, nel rispetto del divieto di pratiche commerciali scorrette (articoli 4 e 5 d.lgs. 198/2021).

6. Le pratiche commerciali sleali vietate

L’art. 4, norma considerata imperativa, elenca le pratiche commerciali vietate in quanto ritenute sleali. La disposizione contiene:

  • una lista nera(black list) di condotte sempre vietate,
  • una lista grigia(grey list)in cui sono enumerate le condotte che si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente a)nel contratto di cessione, b) nell'accordo quadro oppure c) in un altro accordo successivo, purché in termini chiari ed univoci.

7. La lista nera

L’elenco delle condotte scorrette è piuttosto ampio, per brevità espositiva se ne segnalano solo alcune.

Tra le pratiche vietate è compreso il ritardato versamento del corrispettivo (art. 4 c. 1 lett. a):

  • per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i 30 giorni dal termine del periodo di consegna;
  • per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i 60 giorni dal termine della consegna.

Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (art. 4 c. 3 d.lgs. 198/2021).

Rientra tra le pratiche sleali l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da indicare con un successivo regolamento (art. 4 c. 1 lett. c).

Sono parimenti scorrette le pratiche che prevedano:

  • la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contrattodi cessione di prodotti agricoli e alimentari (art. 4 c. 1 lett. d)
  • l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattualiche obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramentoo la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati (art. 4 c. 1 lett. f);
  • l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazioneillecita, da parte dell'acquirente, di segreti commercialidel fornitore (art. 4 c. 1 lett. h).

8. La lista grigia

L’art. 4 c. 4 d.lgs. 198/2021 elenca le pratiche che si presumono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente in termini chiari ed univoci:

  • nel contratto di cessione,
  • nell'accordo quadro
  • ovvero in un altro accordo successivo.

Si presumono vietate le clausole contrattuali che pongono a carico del fornitore i rischi propri del venditore come:

  • la restituzione di prodotti rimasti invenduti,
  • costiper l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, oppure per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione,
  • costidel personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

9. Interessi moratori maggiorati di 4 punti percentuali

L’art. 4 c. 2 d.lgs. 198/2021 prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini, siano dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Il saggio degli interessi è maggiorato di 4 punti percentuali ed è inderogabile. Pertanto, il tasso di interesse è pari al 12%, vale a dire 8% di interesse legale di mora a cui va aggiunto il 4% di maggiorazione ai sensi del citato articolo di legge. La disposizione non contiene una novità, infatti, quanto sopra era previsto anche dall’art. 62 c. 3 decreto legge 1/2012, recante la disciplina delle relazioni commerciali in materia di contratti cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, abrogato dal decreto legislativo in commento.

Il citato art. 4 d.lgs. 198/2021 precisa che quando il debitore è una P.A. del settore scolastico e sanitario, è fatta salva la possibilità di pattuire termini di pagamento superiori a quelli stabiliti dalla legge purché siano giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (art. 4 c. 4 d.lgs. 231/2002).

10. Altre pratiche commerciali sleali

L’art. 5 d.lgs. 198/2021, anch’essa norma imperativa, elenca ulteriori condotte scorrette.

Alcune di esse erano già menzionate nella disciplina previgente (art. 62 c. 2 d.l. 1/2012 ora abrogato), altre rappresentano ipotesi nuove, tra le quali si citano:

  • l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (art. 5 c. 1 lett. a),
  • l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravoseper il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (art. 5 c. 1 lett. b),
  • l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti (art. 5 c. 1 lett. j),
  • l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevirispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente (art. 5 c. 1 lett. m).

11. Buone pratiche commerciali

L’art. 6 fa salvo quanto disposto dalle norme imperative (ossia gli articoli 3, 4, 5, 7) e considera espressione di buone pratiche commerciali:

  • gli accordi e i contratti di filiera che abbiano durata dialmeno tre anni
  • i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro,
  • oppure i contratti conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative.

I contratti di cessione sono conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sia nella fase di negoziazione che di esecuzione sono retti dai seguenti criteri:

  • conformità dell'esecuzione a quanto concordato;
  • correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale;
  • assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali;
  • giustificabilità delle richieste.

12. Le vendite sottocosto

L’art. 7 d.lgs. 198/2021, norma imperativa, dispone che la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili sia consentita solo nel caso di:

  • prodotto invenduto a rischio di deperibilità,
  • oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

In caso di violazione di quanto sopra, il prezzo stabilito dalle parti viene sostituito di diritto (ex art. 1339 c.c.) con il prezzo risultante

  • dalle fatture d'acquisto,
  • in difetto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare),
  • in difetto, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento.

13. Autorità di contrasto

L’art. 8 indica l’ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) come autorità nazionale che deve occuparsi dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto in commento e dell'irrogazione delle relative sanzioni. L’ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza. Restano ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l'accertamento pratiche commerciali sleali.

L’art. 9 dispone che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, inoltre, il denunciante può chiedere che alcune informazioni rimangano riservate.

L’art. 10 infine esplicita relativamente alle sanzioni comminate per le violazioni.

 

 

 

 

 

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