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Confimi Industria e ANC sul DL Semplificazione: "Serve proroga su esterometro" Misure apprezzabili, ma le urgenze sono altre

Sono sostanzialmente tutte apprezzabili le misure proposte dal Governo con il D.L. 73, ma l’effetto placebo non basta. Gli operatori necessitano di tempistiche più distensive per gestire l’esterometro, soprattutto dal lato acquisti. È questa una delle principali urgenze che ANC e Confimi hanno riproposto all’attenzione del Parlamento in seno ai lavori del ddl (AC3653) di conversione del nuovo decreto semplificazioni.

Esterometro. La criticità, lo scorso maggio, era già percepita dall’87% degli operatori come rileva il sondaggio realizzato da ANC – Confimi Industria (cfr nota congiunta del 31/5/2022) e il dato è verosimilmente destinato a salire nelle prossime settimane. Un dato di cui l’Amministrazione finanziaria sembra non voler tener conto considerato che il recente maxiemendamento governativo al ddl di conversione del PNRR2 ha spazzato via i numerosi emendamenti parlamentari che invece proponevano la proroga dell’attuale scadenza trimestrale ancorché non necessariamente delle nuove modalità. Per ANC e Confimi continua ad essere questa la principale richiesta.

Se le nuove tempistiche in vigore dal 1/7/2022 non verranno riviste o non verrà precisato che eventuali  ritardi da invio dell’XML non rappresentano anche violazioni Iva sostanziali (laddove siano rispettati i termini di liquidazione e versamento Iva), è prevedibile che il nuovo impianto spingerà i più attenti a  valutare un paradossale processo involutivo, di rinuncia al beneficio del reverse charge elettronico, con ritorno alla cara vecchia carta. I nuovi TD17, TD18 e TD19 saranno così utilizzati esclusivamente come mera coda comunicativa (esterometro) di un processo gestito, voluto e conservato su carta.

Un caso diffusissimo (un incubo amministrativo) rende contezza della problematica: si consideri il classico acquisto tramite piattaforma e-commerce da fornitore extra UE non stabilito ma identificato in Italia. L’acquisto del bene effettuato, pagato e fatturato in data 1/7/2022, ancorché consegnato qualche giorno a seguire (a prescindere o meno dal ddt), non potrà fruire secondo le consolidate precisazioni di prassi (C.M. 27/E/1975 e C.AdE 18/E/2014) dell’(auto)fatturazione differita per cui il cessionario residente, se vuole gestire l’acquisto esclusivamente in modalità elettronica, dovrà inviare il flusso TD19 (completo di tutti gli elementi – anche descrittivi - di un’autofattura) entro la scadenza immediata dei 12 giorni (il 13 luglio nel nostro esempio). Pochi saranno in grado di rispettare detta tempistica per cui la scelta ricadrà sull’autofattura cartacea in unico esemplare (che figurerà emessa nei suddetti 12) con successivo invio, entro il 15 agosto 2022 (prorogabile al 22), del TD19 (in versione minimal) esclusivamente ai fini dell’esterometro.

Acquisti in rc dei forfetari. Inadeguati anche i termini che, da sempre, impongono il versamento dell’Iva mensilmente. Anche per gli effetti dell’estensione dell’esterometro la richiesta è di introdurre quantomeno la possibilità di ottemperare con le tempistiche dei trimestrali.

Intrastat a fine mese. Misura apprezzabile (sempre che all’Istat garbi lo slittamento al 22 agosto degli intra di giugno) fermo restando che il futuro (questa la richiesta) dovrà essere la facoltà di gestire gli elenchi attraverso il blocco “altri dati gestionali” della fattura elettronica.

Trasparenza L.124/2017. È assurdo obbligare le srl che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese a pubblicare l’informativa sulla trasparenza dei contributi ricevuti anche sul proprio sito quando le informazioni stesse possono già essere indicate in nota integrativa (l’istanza XBRL prevede già un’apposita sezione). L’anomalia va rimossa anche perché non tutte le società hanno un proprio sito internet.

Ultimazione investimenti Sabatini. Le difficoltà negli approvvigionamenti con conseguente ritardi nella consegna dei macchinari da parte dei fornitori rendono opportuno prorogare il termine (attualmente 12 mesi dal finanziamento) per l’ultimazione dello stesso.

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