Sistema sanzionatorio Tributario, la lettera di Confimi Industria ai Presidenti della Commisione Finanze di Camera e Senato
Egregi Presidenti,
desideriamo porre l’attenzione delle Commissioni in merito alla decorrenza degli effetti prevista dall’art. 31 dello schema di decreto legislativo concernente la revisione del sistema sanzionatorio (atto del Governo n. 183).
Il decreto introduce svariate modifiche (qualche centinaio) sparse fra il decreto legislativo n. 74/2000 (sistema sanzionatorio penale tributario), i decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (sistema sanzionatorio amministrativo tributario non penale), il DPR 131/1986 (testo unico imposta di registro), il DPR 347/1990 (testo unico imposte ipotecarie e catastali), il DPR 346/1990 (testo unico imposte successioni e donazioni), il DPR 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo), il DPR 322/98 (regolamento in materia di presentazione delle dichiarazioni fiscali) e varie altre
disposizioni speciali.
Ai sensi del citato art. 31, tutte le modifiche alle disposizioni citate, avrebbero efficacia “a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017”. In altri termini il primo gennaio 2018 ritornerebbe tutto come prima con imbarazzanti effetti sia in termini di applicazione del principio del favor rei sia, soprattutto, in termini di certezza e stabilità del quadro giuridico in questione.
L’introduzione di modifiche a tempo, oltre a non essere prevista dalla legge delega n. 23/2014, è in assoluto contrasto con le esigenze di semplificazione, cui pure si ispira la legge delega, e mal si presenta non solo agli occhi dei contribuenti italiani (già ben abituati alla complessità e all’incertezza delle norme fiscali nazionali) ma anche e soprattutto agli occhi dei potenziali investitori stranieri a cui la stessa relazione governativa sembrerebbe voler porre opportuna attenzione.
Non va trascurato inoltre il costo anche in seno alla stessa amministrazione finanziaria di due adeguamenti procedurali contrapposti da gestire a distanza di 2 anni, per non parlare dei possibili profili di incostituzionalità di tale efficacia.
Si invitano le Commissioni a volere valutare se non sia opportuno suggerire al Governo l’eliminazione dell’efficacia a tempo di tali modifiche o, quantomeno, di voler effettuare una più puntuale analisi sulle varie disposizioni modificative escludendo qualsiasi forma di efficacia temporale per tutte quelle modifiche che rappresentano più prettamente misure procedurali o mirate a favorire forme di adesione o ravvedimento spontaneo.

desideriamo porre l’attenzione delle Commissioni in merito alla decorrenza degli effetti prevista dall’art. 31 dello schema di decreto legislativo concernente la revisione del sistema sanzionatorio (atto del Governo n. 183).
Il decreto introduce svariate modifiche (qualche centinaio) sparse fra il decreto legislativo n. 74/2000 (sistema sanzionatorio penale tributario), i decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (sistema sanzionatorio amministrativo tributario non penale), il DPR 131/1986 (testo unico imposta di registro), il DPR 347/1990 (testo unico imposte ipotecarie e catastali), il DPR 346/1990 (testo unico imposte successioni e donazioni), il DPR 642/1972 (disciplina dell’imposta di bollo), il DPR 322/98 (regolamento in materia di presentazione delle dichiarazioni fiscali) e varie altre
disposizioni speciali.
Ai sensi del citato art. 31, tutte le modifiche alle disposizioni citate, avrebbero efficacia “a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017”. In altri termini il primo gennaio 2018 ritornerebbe tutto come prima con imbarazzanti effetti sia in termini di applicazione del principio del favor rei sia, soprattutto, in termini di certezza e stabilità del quadro giuridico in questione.
L’introduzione di modifiche a tempo, oltre a non essere prevista dalla legge delega n. 23/2014, è in assoluto contrasto con le esigenze di semplificazione, cui pure si ispira la legge delega, e mal si presenta non solo agli occhi dei contribuenti italiani (già ben abituati alla complessità e all’incertezza delle norme fiscali nazionali) ma anche e soprattutto agli occhi dei potenziali investitori stranieri a cui la stessa relazione governativa sembrerebbe voler porre opportuna attenzione.
Non va trascurato inoltre il costo anche in seno alla stessa amministrazione finanziaria di due adeguamenti procedurali contrapposti da gestire a distanza di 2 anni, per non parlare dei possibili profili di incostituzionalità di tale efficacia.
Si invitano le Commissioni a volere valutare se non sia opportuno suggerire al Governo l’eliminazione dell’efficacia a tempo di tali modifiche o, quantomeno, di voler effettuare una più puntuale analisi sulle varie disposizioni modificative escludendo qualsiasi forma di efficacia temporale per tutte quelle modifiche che rappresentano più prettamente misure procedurali o mirate a favorire forme di adesione o ravvedimento spontaneo.