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Detrazione Iva: la circolare 1/E salva l'Italia dal rischio d'infrazione

Per la Commissione Europea le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle entrate sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; per ANC e Confimi rimane da chiarire il coordinamento con il DPR 100

E’ arrivata l’attesa risposta della Commissione UE sulla denuncia presentata lo scorso anno dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e Confimi Industria in alla presunta violazione ai principi comunitari delle novità introdotte dal DL 50/2017 (manovra correttiva) in materia di detrazione Iva. I principi della direttiva Iva prevalgono sulle modifiche alla norma nazionale introdotte in materia di detrazione e il coordinamento interpretativo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 17/01/2018 si fonda sulla "pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia". Questa, in sintesi, la risposta che la Commissione Europea (TAXUD C3 D(2018) 5007306) ha inviato ad  ANC e Confimi Industria proponendo, salva la segnalazione di nuovi elementi, l'archiviazione del caso.
                
L'interpretazione fornita con la suddetta circolare assorbe i numerosi profili di contrasto evidenziati nella denuncia giacché conformi proprio agli insegnamenti giurisprudenziali evidenziati nella denuncia stessa. Insegnamenti basati appunto sull'esigenza che, ai fini della detrazione, sussistano sia il requisito sostanziale dell'esigibilità (effettuazione dell'operazione) che quello formale del possesso (arrivo) della fattura. Interpretazione grazie alla quale, di fatto, il "dies ad quem" (termine finale) per la detrazione torna a essere congruo (questo era lo scopo della denuncia) anche per le fatture emesse a fine anno e "arrivate" nei primi giorni del nuovo anno. Per una fattura di fine anno arrivata i primi giorni del nuovo anno è così possibile esercitare la detrazione nel corso dell’intero nuovo anno senza il rischio di perdere il diritto come invece deriverebbe dall’interpretazione letterale della norma nazionale.

Ci onora pertanto apprendere, sottolinea Flavio Lorenzin, Presidente di Apindustria Confimi Vicenza e Vicepresidente Confimi Industria con delega ai rapporti con il fisco, “come anche la Commissione ritenga corretta l’interpretazione in analisi concretizzando, nei fatti, la censura di una norma scritta in spregio ai suddetti canoni”. Fermo l’auspicio che ciò possa essere quindi di stimolo al legislatore nazionale per riscrivere la norma nel rispetto, anche letterale, delle disposizioni della direttiva, riteniamo pertanto raggiunti gli scopi della denuncia e assorbiti i numerosi rilievi evidenziati nella stessa in merito alla violazione dei principi di neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività.
Come Confimi, in perfetta sintonia con ANC, abbiamo tuttavia ritenuto opportuno sensibilizzare la Commissione UE sull'opportunità di fornire proprie osservazioni anche circa la compatibilità con la direttiva delle disposizioni nazionali del DPR n.100/98 in materia di liquidazione dell'Iva. Si tratta in sostanza di capire se è sufficiente che il possesso della fattura si concretizzi entro il 16 del mese come dice il DPR 100 oppure debba concretizzarsi necessariamente entro il 31 del mese precedente. Si tratta di una questione tutt'ora fonte di forte imbarazzo fra le aziende e i consulenti. Imbarazzo destinato ad amplificarsi a seguito dell'introduzione della disciplina della fatturazione elettronica di cui al Provvedimento AdE del 30/4/2018 basato, per definizione, sul funzionamento asincrono fra emissione e trasmissione della FE e recapito, da parte del SdI, al destinatario. Recapito che, in base alle specifiche tecniche, può avvenire da pochi minuti fino a 5 giorni. Situazione questa che, nel caso di un'interpretazione restrittiva sull'applicabilità del DPR 100, generebbe una disparità di trattamento fra funzionamento della detrazione in regime di fatturazione analogica rispetto a quello in fatturazione elettronica con il rischio di veder compromesso (come evidenziato in alcune nuove esemplificazioni inoltrate alla Commissione) il rispetto del principio di neutralità. 
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